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Tribunale di Bologna > appalto di manodopera
Data: 29/09/2005
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: Slc Cgil, Uilpost, Tecstat / Poste Italiane s.p.a.
CAUSA PENDENTE PER ACCERTAMENTO DI APPALTO DI MANODOPERA- SOPRAVVENUTO LICENZIAMENTO DA PARTE DEL FORMALE DATORE DI LAVORO PER REVOCA DELL’APPALTO DA PARTE DELLA SOCIETA’ UTILIZZATRICE – POSSIBILTA’ DI REINTEGRAZIONE


Nel corso di un procedimento ordinario promosso da numerosi dipendenti di una società “appaltatrice” denominata GOS s.r.l. che da molti anni (da prima dell’abrogazione della legge n. 1369/1960 da parte del D.lgs. n. 276/2003, di cui si lamenta la violazione) prestano la loro opera presso Postel Print svolgendo, a fianco di dipendenti di quest’ultima, mansioni identiche alle loro, in locali Postel Print ed utilizzando strumenti di lavoro di proprietà di quest’ultima (quantomeno fino al radicarsi del giudizio), essa revoca a GOS l’appalto di un particolare servizio (denominato “massiva”), che conseguentemente licenzia le due proprie dipendenti addette a quel reparto. Una di loro propone ricorso in via d’urgenza in corso di causa nei confronti della sola appaltante Postel Print, per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro presso di essa. La società si costituisce deducendo preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva, eccezione che viene respinta sul presupposto che nelle domande aventi ad oggetto l’intermediazione vietata di mano d’opera non sussiste litisconsorzio necessario tra l’interponente e l’interposto, e quindi non vi è obbligo di convenire entrambi nel giudizio cautelare, quando la domanda sia diretta solo nei confronti di uno di essi. Anche nel merito il Giudice respinge la tesi di Postel Print, che assume di doversi difendere da un licenziamento disposto e comunicato da un terzo: rileva infatti il Tribunale che essa deve difendersi, nel giudizio cautelare come in quello di merito, da una domanda diretta ad accertare chi sia parte effettiva del rapporto di lavoro, e quindi chi debba sopportare le relative obbligazioni, ed in particolare quella di accettare l’offerta delle prestazioni lavorative e di corrispondere la retribuzione. Invero, secondo il magistrato, “il licenziamento impugnato costituisce un esempio paradigmatico dell’intenzione di frode alla legge perseguita con l’intermediazione vietata, perché Postel Print, solo revocando l’appalto a GOS ma continuando a farsi carico dell’attività, può liberarsi di un lavoratore, senza assumersi responsabilità alcuna per il licenziamento” e conseguentemente ordina a Postel Print di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro dalla stessa occupato sino alla data del licenziamento comunicatole da GOS, presso il reparto massiva di Bologna